Obbligo della Formazione Professionale Continua

L’art. 3 comma 5 della legge 148/2011 ha previsto per tutti gli iscritti negli albi professionali l’Obbligo della Formazione Professionale Continua sulla base di regolamenti deliberati dai rispettivi Consigli Nazionali previo parere vincolante del Ministero della Giustizia.

In attesa dell’approvazione Ministeriale del nostro specifico regolamento, resta ferma la sottoposizione all’Obbligo della Formazione Professionale Continua di tutti gli iscritti all’Albo degli Agrotecnici e Agrotecnici Laureati, i quali pertanto avranno cura di farsi rilasciare certificati di frequenza ed attestazioni dei corsi, convegni e di ogni altra attività formativa da loro frequentata. Una volta approvato il Regolamento della formazione continua queste attestazioni saranno convertite in Crediti Formativi, secondo quanto previsto dal Regolamento stesso.